Documento congiunto AIFI – Commissioni di Albo dei Fisioterapisti
NOTA SULLA RIMODULAZIONE NELL’EMERGENZA COVID19
In considerazione:
Della persistenza della situazione di pandemia e della possibile evoluzione in endemia;le scriventi realtà, in considerazione della normativa vigente, suggeriscono di:
PROCESSARE le richieste dei pazienti identificando la non differibilità di valutazione/trattamento IN PRESENZA o la possibilità di erogare le prestazioni in forma di consulenza/trattamento A DISTANZA condividendo con il paziente la scelta anche riguardo alla necessità di contrastare, attraverso la riduzione degli spostamenti, la diffusione di SARS-CoV-2;
nell’articolare i percorsi fisioterapici (triage telefonico di prevalutazione a distanza - allegato 1 “Triage per COVID19”, valutazione in presenza, sedute in presenza, contatti telematici) UTILIZZARE la modalità A DISTANZA per tutto ciò che è possibile come, a titolo di esempio, prevalutazioni delle condizioni del paziente, monitoraggio e modifica di percorsi avviati in presenza con esercizi che possono essere autogestiti dal paziente o dal care-giver (allegato 2 “Teleconsulenze fisioterapiche”)2,3;
ADOTTARE la modalità IN PRESENZA per la valutazione e prime sedute in pazienti con:
esiti recenti di interventi chirurgici, nei traumi e la fase immediatamente post acuta di patologie
invalidanti neurologiche, cardiorespiratorie, oncologiche, viscerali (infarto, ictus, ecc)
disfunzioni e patologie negli apparati muscolo-scheletrico, neurologico, vascolare e cardiorespiratorio indotti dal COVID19 in pazienti dichiarati guariti a seguito di doppio tampone negativo;
gravi patologie disabilitanti dell’età evolutiva;
disfunzioni acute e sub-acute per le quali un intervento fisioterapico non tempestivo comprometta il paziente
condizioni croniche-degenerative in fase di peggioramento del quadro funzionale.
tutti i trattamenti di fisioterapia in presenza negli studi professionali/ambulatori comunque devono essere erogati solo in OTTEMPERANZA a tutti i seguenti CRITERI 4,5:
che l’organizzazione degli spazi e degli appuntamenti sia tale da ridurre o, meglio, azzerare la compresenza di pazienti e, in ogni caso, che sia garantito il rispetto delle norme di distanziamento sociale tra essi (almeno un metro);
dotare lo studio di infografiche dedicate all’emergenza, in modo tale che utilizzando cartelloni, messaggi diretti, immagini, siano ben chiare tutte le indicazioni a tutela della sicurezza dei cittadini;
si suggerisce che venga rilevata la temperatura corporea per ogni persona che frequenta lo studio, chiedendo a chiunque abbia un valore superiore a 37,5 °C di rientrare al proprio domicilio e contattare il proprio MMG;
che venga attuato un utilizzo ragionato e appropriato dei dispositivi di protezione come da indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità e nello specifico (allegato 3 “Utilizzo dei DPI”):
mascherina chirurgica a paziente e fisioterapista al fine di garantire la protezione reciproca in tutte le situazioni di impossibilità di mantenere la distanza di 1 metro (es tecniche di terapia manuale, linfodrenaggio, ...);
riservare l’utilizzo di maschere FFP2/FFP3 (senza valvola) e occhiali/visiera e camice idrorepellente/tuta alle manovre in prossimità del volto e/o che possano generare aereosol (es. tosse assistita, ...) e nelle situazioni in cui il paziente non possa portare mascherina chirurgica o siano previste strategie di trattamento che necessitino di agire senzamascherina al paziente (es. trattamento dell’ATM, ...);
le mascherine generiche, attualmente in distribuzione per la popolazione, possono essere adottate dal paziente in seduta solo se non è previsto contatto ravvicinato inferiore ad un metro (es. soli esercizi supervisionati, aspetti educativi, ...)
che vengano attuate le norme OMS sulla detersione delle mani di fisioterapista e paziente, con la richiesta di detersione con soluzione idroalcolica delle mani al paziente all’inizio e al termine della seduta in presenza (allegato 4 “Igiene delle mani”)
che vengano attuate le norme di detersione degli oggetti tra un paziente e il successivo nonché le norme di sanificazione ambientale con periodicità relativa alle caratteristiche dell’ambiente di lavoro (allegato 5 “Misure di igiene ambientale”).
in relazione alle limitazioni delle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, previste dagli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, nella autodichiarazione che lo spostamento è determinato da “motivi di salute” e per la specifica “seduta di fisioterapia per ...” si suggerisce che il cittadino sia munito di una attestazione dell’appuntamento o di altra attestazione sanitaria;
Per i trattamenti domiciliari, le indicazioni sopra riportate vanno opportunamente adattate al contesto domiciliare; a tal fine vedasi i suggerimenti dell’allegato 6 “Trattamenti domiciliari”.
Le presenti indicazioni di carattere generale vanno declinate e rese coerenti con eventuali norme o disposizioni regionali specifiche emesse dalle autorità competenti.
I presenti suggerimenti sono validi fino alla pubblicazione di ulteriori disposizioni normative e potranno esserci ulteriori aggiornamenti anche su tematiche specifiche.